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Capo VI — Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri

(( 1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, nonche' la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa. )) (( 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale partecipano: a) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le societa' controllate incluse nella vigilanza su base consolidata; b) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le societa' di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del gruppo; c) le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative; d) l'autorita' di vigilanza su base consolidata e le autorita' competenti degli Stati membri le cui autorita' di risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale; e) i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d); f) le autorita' responsabili per la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d); g) l'ABE; h) su loro richiesta, e in qualita' di osservatori, le autorita' di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede una banca controllata da una componente del gruppo ovvero in cui quest'ultima ha stabilito una succursale significativa. La partecipazione di queste autorita' avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a condizione che esse siano soggette a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77. 1-ter. In qualita' di presidente del collegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia: a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio, protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso; b) coordina tutte le attivita' del collegio; c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno; d) informa i membri del collegio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere di partecipare; e) decide quali membri e osservatori invitare alle riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e in particolare il possibile impatto sulla stabilita' finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo restando il diritto delle autorita' di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo nel loro Stato membro; f) tiene prontamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni. 1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o una societa' finanziaria di uno Stato terzo controlla due o piu' soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le societa' aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una societa' avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa e' l'autorita' di risoluzione della societa' con attivita' totali in bilancio piu' elevate delle altre societa' del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter. 1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma e' subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati. )) 2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla societa' estera controllante. 3. Per le finalita' indicate al comma 1 le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04