Titolo V — FONDI DI RISOLUZIONE
(( 1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato erogati dal Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Il provvedimento della Banca d'Italia costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. 2. La riscossione degli importi dovuti e' effettuata secondo le modalita' previste dall'articolo 145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di Risoluzione Unico. 3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04