Titolo III — MISURE PREPARATORIE Capo I Piani di risoluzione
1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, e' predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo bancario e delle societa' incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c) ((, e che identifica uno o piu' enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione)). 2. Il piano di risoluzione e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito ((dall'articolo 103.)) 3. Il piano di risoluzione e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo. 4. Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorita' di risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle societa' del gruppo; sono inoltre sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata. 5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri Stati membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo. (( 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalita' previste dall'articolo 70. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04