Titolo VI — SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE
Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passivita' garantite 1. E' vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, di alcune soltanto dei diritti, delle attivita' o delle passivita' che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.
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