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Titolo VII — SANZIONI AMMINISTRATIVE

((1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresi' in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo.)) ((3)) ((1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.)) ((3)) 2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario. ((4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.)) ((3))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04