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Titolo VII — SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente Titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04