Capo III — Effetto delle decisioni dell'Autorità, termini di prescrizione delle azioni e responsabilità in solido
Responsabilita' in solido 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno di cui all'articolo 1, comma 2, la piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che viola il diritto della concorrenza e' responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti quando la sua quota nel mercato rilevante e' rimasta inferiore al cinque per cento per il tempo in cui si e' protratta la violazione del diritto della concorrenza e quando l'applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilita' solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidita' economica e la totale perdita di valore delle sue attivita'. La PMI e' responsabile in solido anche nei confronti di soggetti danneggiati diversi da quelli di cui al periodo precedente solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. 2. La deroga di cui al comma 1, primo periodo, non si applica quando la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza. 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2055, primo comma, del codice civile il beneficiario dell'immunita' e' responsabile in solido: a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti; b) nei confronti di altri soggetti danneggiati, solo quando questi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. 4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei soggetti danneggiati di cui ai commi 1, secondo periodo, e 3, lettera b), inizia a decorrere da quando risulta accertato che gli stessi non possono ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. 5. Il regresso contro il beneficiario dell'immunita' da parte di colui che ha risarcito il danno non puo' superare la misura del danno che lo stesso beneficiario dell'immunita' ha causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti ed e' comunque determinato ai sensi dell'articolo 2055, secondo comma, del codice civile. Note all'art. 9: L'articolo 2055 del codice civile cosi' recita: "Art. 2055. Responsabilita' solidale. Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.". La raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. L 124 del 20.5.2003.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04