Capo III — Titolare del trattamento e responsabile del trattamento Sezione I Obblighi generali
1. Il titolare del trattamento, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalita' del trattamento, nonche' dei rischi per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quale la pseudonimizzazione, per garantire la protezione dei dati e per tutelare i diritti degli interessati, in conformita' alle norme del presente decreto. 2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalita' del trattamento. Tale obbligo vale per la quantita' dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilita'. In particolare, tali misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04