Sezione II — Sicurezza dei dati personali
1. Quando la violazione di dati personali e' suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di comunicazioni di cui all'articolo 34 del regolamento UE. 2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 puo' essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 14, comma 2.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04