Capo IV — Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
1. Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale e' consentito se la Commissione europea ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o piu' settori specifici all'interno del Paese terzo, o l'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04