Capo IV — Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
1. In relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalita' di cui all'articolo 50 del regolamento UE. 2. Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto dell'Unione europea applicabile a tale data.
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