Capo V — Tutela e sanzioni amministrative
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, l'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del presente decreto, puo' proporre reclamo al Garante, con le modalita' di cui agli articoli 142 e 143 del Codice.((1)) 2. Il Garante informa l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilita' del ricorso giurisdizionale. 3. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato puo' proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04