Capo I — Disposizioni generali
Liceita' del trattamento 1. Il trattamento e' lecito se e' necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorita' competente per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o di regolamento o su atti amministrativi generali che individuano i dati personali e le finalita' del trattamento. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)). (2)
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04