Titolo V ((Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata)) Capo I Imprenditori individuali e societa' Sezione I Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
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