Sezione II Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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