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Sezione II Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04