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Sezione III Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04