Sezione III Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori
Creditore di piu' coobbligati solidali 1. Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. 2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04