Sezione V Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
← Art. 178. · All articles · Art. 180. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04