Sezione V Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie. 2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso appaltatore e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04