Capo II Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale
1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attivita' compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori. 2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. 3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione. 4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
← Art. 194. · All articles · Art. 196. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04