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Capo II Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2. 2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della ((sentenza di apertura della liquidazione giudiziale)) ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04