Capo III Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale
(( 1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. 2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. ))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04