Sezione II Vendita dei beni
1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere ((le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie)), se i relativi giudizi sono gia' pendenti. 2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. 3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04