Sezione II Vendita dei beni
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04