Capo VII Concordato nella liquidazione giudiziale
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale ((o mediante altre forme ritenute opportune)).
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04