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Capo VII Concordato nella liquidazione giudiziale

(( 1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione. )) 2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. (( 2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio puo' essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04