Capo VII Concordato nella liquidazione giudiziale
1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. 2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04