lexiara

(( Capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione) ))

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui ((comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti)), ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04