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Capo VIII Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle societa'

Azioni di responsabilita' 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire: a) l'azione sociale di responsabilita'; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. (( 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. ))

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04