Capo X Esdebitazione Sezione I ((Disposizioni generali in materia di esdebitazione))
1. Salvo il disposto ((degli articoli 280 e 282, comma 2)), il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83.
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