Titolo VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Capo I Natura e norme applicabili
1. La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento. 3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici. Note all'art. 294: - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.".
← Art. 293. · All articles · Art. 295. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04