Capo II Procedimento
1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. ((Si applicano gli articoli 356 e 358.)) E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativa.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04