Capo II Procedimento
1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 251. 3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04