Titolo IX DISPOSIZIONI PENALI Capo I Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'. 2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. 3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
← Art. 325. · All articles · Art. 327. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04