Capo II Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.
← Art. 336. · All articles · Art. 338. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04