Capo III Cessazione dell'attivita' del debitore
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione ((controllata o giudiziale)), questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04