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Titolo X DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA Capo I ((Disposizioni generali))

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa ((e dell'insolvenza)). 2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04