Titolo X DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA Capo I ((Disposizioni generali))
1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04