Capo V Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie
1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza». 2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Note all'art. 371: - Si riporta il testo dell'articolo 16 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 16. Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti.".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04