Parte Seconda — MODIFICHE AL CODICE CIVILE - - - -
1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa». 2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale». Note all'art. 375: - Si riporta il testo dell'articolo 2086 del codice civile, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 2086. Gestione dell'impresa. L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.".
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04