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Parte Seconda — MODIFICHE AL CODICE CIVILE - - - -

Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici 1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale». 2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare ((...)) l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04