Parte Quarta — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - - - -
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04