Sezione II ((Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale))
(( 1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volonta' di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero puo' rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. )) ((2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e,)) ((...)) ((nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare)) ((la parte)) ((che vi ha dato causa alle spese.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) 3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
← Art. 42. · All articles · Art. 44. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04