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Sezione II ((Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi))

1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere ((le misure protettive di cui all'articolo 54)).

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04