Sezione II ((Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi))
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere ((le misure protettive di cui all'articolo 54)).
← Art. 59. · All articles · Art. 61. →
Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04