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Sezione III Concordato minore

(( 1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. )) 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta ((...)) dal pubblico ministero. 3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 1)) il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04