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LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE PARTE I DEI PRINCIPI Titolo I I principi generali

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita' e il migliore rapporto possibile tra qualita' e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita', trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici e' funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza e' funzionale alla massima semplicita' e celerita' nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilita'. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso e' perseguito nell'interesse della comunita' e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonche' per: a) valutare la responsabilita' del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalita' previste dalla contrattazione collettiva.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04