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LIBRO III DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04