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LIBRO III DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: a) estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas; b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. 2. Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04