Titolo II I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
1. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. 1-bis. ((Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.))
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Source: Normattiva — il portale della legge vigente · retrieved 2026-09-04